L` imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano
temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in
genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro
residenza.
- I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall` imposta di soggiorno.
- Sono pure esenti dall` imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell` anagrafe degli italiani residenti all` estero.
- I proprietari, usufruttuari, i locatari e i comodatari di
alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel
corso dell` anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a
presentare apposita denuncia al comune e a pagare l` imposta di
soggiorno corrispondente.
- Alberghi, pensioni e affittacamere non devono pagare l` imposta di soggiorno.
Nella denuncia l` interessato deve indicare le
caratteristiche dell` immobile. La giunta comunale ai fini dell`
applicazione dell` imposta provvede poi all` assegnazione dell` immobile
ad una delle quattro categorie tariffarie in ragione della ubicazione,
della qualità e delle dotazioni dell` immobile.
Contro la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale.
La denuncia deve essere fatta entro il 31 dicembre dell` anno in corso
e si presume valida per gli anni successivi fino alla presentazione di
una nuova denuncia. In ogni caso devono essere sempre denunciati i
miglioramenti che determinano una diversa classificazione degli
immobili.
- L` imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di
un` imposta base riferita alla categoria e un` imposta aggiuntiva
commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni
unità abitativa.
- L` imposta di soggiorno si applica indipendentemente dal numero
delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti. Limitatamente
agli aloggi presi in locazione o in comodato l` imposta è commissurata
al periodo di effettivo uso degli stessi.